Torna alla legge

Art. 50

951.11LBNFederal Act1 mag 2004Fonte originale
  1. La Banca nazionale è autorizzata a trasmettere alle competenti autorità svizzere di vigilanza sui mercati finanziari informazioni non accessibili al pubblico di cui esse necessitano per adempiere i loro compiti.
  2. Essa può inoltre scambiare con il Dipartimento federale delle finanze informazioninon accessibili al pubblico riguardanti determinati partecipanti al mercato finanziario, se questo concorre a conservare la stabilità del sistema finanziario.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.