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Art. 48

951.11LBNFederal Act1 mag 2004Fonte originale
  1. L’organo di revisione verifica se la contabilità, il consuntivo annuale e la proposta di utilizzazione dell’utile iscritto a bilancio corrispondono alle esigenze legali.
  2. L’organo di revisione ha il diritto di prendere conoscenza in ogni momento dell’attività della Banca nazionale. La Banca deve tenere a sua disposizione tutti i documenti usuali e fornirgli le informazioni necessarie all’esercizio del suo obbligo di verifica.

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