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Art. 49

951.11LBNFederal Act1 mag 2004Fonte originale
  1. I membri degli organi della banca, gli impiegati e i mandatari della Banca nazionale sono tenuti al segreto d’ufficio e al segreto commerciale.
  2. L’obbligo di tutelare il segreto sussiste anche dopo la cessazione del mandato di organo della banca o del rapporto di lavoro.
  3. Chiunque contravviene all’obbligo di tutelare il segreto d’ufficio e il segreto commerciale è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.1
  4. Non è punibile chi è stato liberato dall’obbligo di tutelare il segreto con il consenso scritto dell’autorità superiore.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339;FF 2014 6445).

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