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Art. 47

951.11LBNFederal Act1 mag 2004Fonte originale
  1. L’Assemblea generale nomina l’organo di revisione. L’organo di revisione può essere composto di una o più persone fisiche o giuridiche. La durata del mandato dei revisori è di un anno. La rielezione è possibile.
  2. I revisori devono possedere le particolari qualifiche professionali di cui all’articolo 727b CO1ed essere indipendenti dal Consiglio di banca, dalla Direzione generale e dagli azionisti determinanti.

Footnotes

  1. RS 220

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