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Art. 44

951.11LBNFederal Act1 mag 2004Fonte originale
  1. Possono essere elette nella Direzione generale personalità di reputazione irreprensibile e con conoscenze affermate nel campo delle questioni monetarie, bancarie e finanziarie. Esse devono inoltre possedere la cittadinanza svizzera ed essere domiciliate in Svizzera.
  2. I membri della Direzione generale non possono svolgere un’altra attività economica, né rivestire cariche ufficiali nella Confederazione o in un Cantone. Il Consiglio di banca può ammettere eccezioni se l’assunzione del mandato è nell’interesse dell’adempimento dei compiti della Banca nazionale.
  3. I requisiti di cui al presente articolo si applicano anche ai supplenti dei membri della Direzione generale.

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