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Art. 43

951.11LBNFederal Act1 mag 2004Fonte originale
  1. La Direzione generale è composta di tre membri. Essi sono assistiti da supplenti.
  2. I membri della Direzione generale e i loro supplenti sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Consiglio di banca. La durata del loro mandato è di sei anni. Sono rieleggibili.
  3. Il Consiglio federale designa il presidente e il vicepresidente della Direzione generale.

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