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Art. 45

951.11LBNFederal Act1 mag 2004Fonte originale
  1. Il Consiglio federale, su proposta del Consiglio di banca, può revocare dalle loro funzioni nel corso del mandato i membri della Direzione generale e i loro supplenti che non adempiano più i requisiti per l’esercizio del mandato o che abbiano commesso una colpa grave.
  2. In tal caso il Consiglio federale procede a una nomina sostitutiva secondo l’articolo 43. Le nomine sostitutive sono effettuate per la durata residua del mandato.

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