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Art. 39

951.11LBNFederal Act1 mag 2004Fonte originale
  1. Il Consiglio di banca è composto di undici membri. Il Consiglio federale nomina sei membri, l’Assemblea generale cinque.
  2. Il Consiglio federale ne designa il presidente e il vicepresidente.
  3. La durata del mandato è di quattro anni.
  4. I membri del Consiglio di banca sono rieleggibili. La durata complessiva del mandato non può superare dodici anni.

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