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LBN · Legge federale sulla Banca nazionale svizzera
Art. 39
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Art. 40
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Art. 39
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Art. 40
951.11
LBN
Federal Act
1 mag 2004
Fonte originale
Il Consiglio di banca è composto di undici membri. Il Consiglio federale nomina sei membri, l’Assemblea generale cinque.
Il Consiglio federale ne designa il presidente e il vicepresidente.
La durata del mandato è di quattro anni.
I membri del Consiglio di banca sono rieleggibili. La durata complessiva del mandato non può superare dodici anni.
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