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Art. 40

951.11LBNFederal Act1 mag 2004Fonte originale
  1. Possono essere elette nel Consiglio di banca personalità di cittadinanza svizzera, di reputazione irreprensibile e con conoscenze affermate nel campo dei servizi bancari e finanziari, della gestione aziendale, della politica economica o della scienza. Possono anche non essere azionisti della Banca.
  2. Le regioni geografiche e le regioni linguistiche del Paese devono essere rappresentate adeguatamente nel Consiglio di banca.

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