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Art. 38

951.11LBNFederal Act1 mag 2004Fonte originale
  1. L’Assemblea generale prende le sue decisioni e procede alle nomine alla maggioranza assoluta dei voti attribuiti alle azioni rappresentate. In caso di parità di voti decide il presidente.
  2. Le votazioni e le nomine sono effettuate per voto palese. Sono effettuate a scrutinio segreto se il presidente lo decide o se 20 azionisti presenti lo esigono.

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