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Art. 13

942.211OIPFederal Council Ordinance1 gen 1979Fonte originale
  1. Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. 1bis. .1
  2. I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi.2

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637). Abrogato dalla cifra II dell’O del 4 nov. 2009, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5821).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).

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