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Art. 13a

942.211OIPFederal Council Ordinance1 gen 1979Fonte originale
  1. Se una pubblicità menziona il numero telefonico o altre serie di segni o lettere di una prestazione a pagamento secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera q, deve anche indicare al consumatore la tassa di base e il prezzo al minuto.
  2. Se è applicato un altro modello tariffario, quest’ultimo deve essere chiaramente indicato.
  3. Il prezzo deve essere indicato utilizzando caratteri ben visibili e chiaramente leggibili, di una grandezza almeno equivalente a quella utilizzata nella pubblicità del numero, e figurare in prossimità immediata di quest’ultimo.1
  4. . 2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra II dell’O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2014 4161).

  2. Abrogato dalla cifra II dell’O del 5 nov. 2014, con effetto dal 1° lug. 2015 (RU 2014 4161).

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