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Art. 12

942.211OIPFederal Council Ordinance1 gen 1979Fonte originale
  1. La mancia deve essere inclusa nel prezzo oppure designata chiaramente e indicata in cifre.
  2. Sono autorizzate le menzioni «mancia compresa» o formulazioni analoghe. Per contro, le menzioni «mancia non compresa» o formulazioni analoghe senza indicazione di cifre sono vietate.
  3. È vietato chiedere mance oltre ai prezzi indicati o alla mancia espressa in cifre.

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