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Art. 4

941.210OStrMFederal Council Ordinance30 ott 2006Fonte originale

Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:

  1. 1 strumento di misurazione: le misure materializzate, i materiali di riferimento, gli apparecchi di misurazione e i sistemi destinati alla determinazione dei valori di un misurando fisico o chimico, nonché i metodi di misurazione applicati;
  2. metodo di misurazione: la totalità delle attività specifiche, descritte precisamente, per determinare i valori di un misurando;
  3. tipo: la versione di uno strumento di misurazione caratterizzato da proprietà essenziali dipendenti dal modo di costruzione, di funzionamento e d’impiego;
  4. ammissione: la decisione di ammettere il tipo di uno strumento di misurazione o un singolo strumento di misurazione alla verificazione o all’impiego;
  5. verificazione: l’esame ufficiale di un singolo strumento di misurazione e l’attestazione che esso è conforme alle prescrizioni legali;
  6. errori massimi tollerati: lo scarto massimo consentito tra il risultato della misurazione e il valore di riferimento;
  7. 2 messa a disposizione sul mercato: la fornitura sul mercato svizzero di uno strumento di misurazione per la distribuzione o l’uso nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
  8. 3 immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di uno strumento di misurazione sul mercato svizzero;
  9. 4 operatore economico: fabbricante, mandatario, importatore o distributore;
  10. 5 fabbricante: la persona fisica o giuridica che fabbrica uno strumento di misurazione o lo fa progettare o fabbricare, e lo immette sul mercato apponendovi il proprio nome o marchio o lo mette in servizio per i propri scopi;
  11. 6 mandatario: la persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;
  12. 7 importatore: la persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che immette sul mercato svizzero uno strumento di misurazione originario di un Paese terzo;
  13. 8 distributore: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato uno strumento di misurazione;
  14. 9 utilizzatore: la persona fisica o giuridica che dispone dello strumento di misurazione, indipendentemente dai rapporti di proprietà.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7207).

  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2015 5835).

  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2015 5835).

  4. Introdotta dal n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2015 5835).

  5. Introdotta dal n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2015 5835).

  6. Introdotta dal n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2015 5835).

  7. Introdotta dal n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2015 5835).

  8. Introdotta dal n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2015 5835).

  9. Introdotta dal n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2015 5835).

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