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Art. 5

941.210OStrMFederal Council Ordinance30 ott 2006Fonte originale
  1. Gli strumenti di misurazione ai sensi dell’articolo 3 possono essere immessi sul mercato soltanto se:
    1. soddisfano i requisiti essenziali previsti nell’allegato 1 e nelle ordinanze specifiche concernenti gli strumenti di misurazione;
    2. hanno passato una procedura di valutazione della conformità (sezione 3) o una procedura d’ammissione (sezione 4);
    3. sono muniti delle marcature previste.
  2. Le ordinanze specifiche concernenti gli strumenti di misurazione stabiliscono in quali casi occorre eseguire una procedura di valutazione della conformità e in quali una procedura d’ammissione.
  3. I requisiti di cui ai capoversi 1 e 2 sono parimenti soddisfatti se uno strumento di misurazione è conforme ai requisiti considerati equivalenti in virtù di un trattato internazionale sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.

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