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Art. 3

941.210OStrMFederal Council Ordinance30 ott 2006Fonte originale
  1. La presente ordinanza si applica a uno strumento di misurazione, se: a. è utilizzato per una delle seguenti categorie: 1. commercio e operazioni commerciali, in particolare nello scambio di beni e servizi, 2. salute dell’uomo e degli animali, 3. protezione dell’ambiente, 4. sicurezza pubblica, 5. determinazione ufficiale di fatti; e b.1 il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha emanato in un’ordinanza le prescrizioni necessarie atte a definire i requisiti metrologici specifici dello strumento.
  2. .2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7207).

  2. Abrogato dal n. I dell’O del 7 dic. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7207).

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