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Art. 2

941.210OStrMFederal Council Ordinance30 ott 2006Fonte originale

La presente ordinanza disciplina:

  1. i requisiti relativi agli strumenti e metodi di misurazione;
  2. la procedura per l’immissione degli strumenti di misurazione sul mercato;
  3. il controllo degli strumenti di misurazione dopo la loro immissione sul mercato;
  4. i compiti e le competenze degli organi d’esecuzione.

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