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Art. 1

941.210OStrMFederal Council Ordinance30 ott 2006Fonte originale

La presente ordinanza si prefigge di:

  1. creare i presupposti per la sicurezza metrologica delle misurazioni nell’interesse della protezione dell’uomo e dell’ambiente, nonché della buona fede nel commercio e nelle operazioni commerciali, in particolare nello scambio di beni e servizi;
  2. creare i presupposti per il riconoscimento internazionale delle valutazioni della conformità di strumenti di misurazione al fine di evitare la ripetizione di esami.
  3. 1 .

Footnotes

  1. Abrogata dal n. I dell’O del 7 dic. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7207).

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