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Art. 13

941.210OStrMFederal Council Ordinance30 ott 2006Fonte originale
  1. Chi immette sul mercato uno strumento di misurazione deve poter fornire una dichiarazione di conformità attestante che lo strumento soddisfa i requisiti essenziali e che le procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 11 sono state eseguite.
  2. La dichiarazione di conformità va redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.
  3. La dichiarazione di conformità deve contenere almeno le indicazioni seguenti:
    1. il nome e l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario domiciliato in Svizzera che rilascia la dichiarazione di conformità nonché il nome e la funzione della persona che firma la dichiarazione di conformità;
    2. la designazione dello strumento di misurazione (nome, numero del tipo o del modello e ogni altra indicazione importante);
    3. una dichiarazione attestante che lo strumento soddisfa i requisiti legali;
    4. se del caso, le norme o i documenti normativi applicati;
    5. se del caso, eventuali indicazioni relative a un’utilizzazione particolare;
    6. se del caso, il nome e l’indirizzo dell’organismo di valutazione della conformità.
  4. .1

Footnotes

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 25 nov. 2015, con effetto dal 20 apr. 2016 (RU 2015 5835).

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