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Art. 12a

941.210OStrMFederal Council Ordinance30 ott 2006Fonte originale
  1. Un organismo interno può svolgere, per l’impresa di cui fa parte, procedure di valutazione della conformità di cui all’allegato 2 cifra I modulo A2 e C2, purché soddisfi i criteri seguenti:
    1. è accreditato conformemente all’OAccD1;
    2. esso e il suo personale si distinguono, sotto il profilo organizzativo, dall’impresa di cui fanno parte e dispongono di una procedura di rapporto che ne garantisce l’imparzialità;
    3. né esso né il suo personale sono responsabili della concezione, della fabbricazione, della fornitura, dell’installazione, del funzionamento o della manutenzione degli strumenti di misurazione che valutano o partecipano ad attività che possano pregiudicare la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità nelle attività di valutazione che svolgono;
    4. fornisce i suoi servizi esclusivamente all’impresa di cui fa parte.
  2. L’organismo interno deve dimostrare al servizio di accreditamento l’imparzialità di cui al capoverso 1 lettera b.
  3. L’impresa di cui fa parte l’organismo interno accreditato e il servizio di accreditamento devono fornire informazioni sull’accreditamento all’autorità responsabile della nomina degli organismi di valutazione della conformità di cui all’articolo 12 se quest’ultima ne fa richiesta.

Footnotes

  1. RS 946.512

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