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Art. 14

941.210OStrMFederal Council Ordinance30 ott 2006Fonte originale
  1. .1
  2. La documentazione tecnica di cui all’allegato 2 cifra II deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Può essere redatta in un’altra lingua a condizione che le informazioni necessarie alla sua valutazione siano trasmesse in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.2
  3. La documentazione tecnica deve comprendere almeno quanto segue:
    1. una descrizione generale dello strumento di misurazione;
    2. un’esposizione dei provvedimenti adottati al fine di garantire la conformità dello strumento di misurazione ai requisiti essenziali;
    3. la documentazione necessaria alla rispettiva procedura di valutazione della conformità.

Footnotes

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 25 nov. 2015, con effetto dal 20 apr. 2016 (RU 2015 5835).

  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2015 5835).

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