Torna alla legge

Art. 12

941.210OStrMFederal Council Ordinance30 ott 2006Fonte originale
  1. Gli organismi di valutazione della conformità che partecipano a valutazioni della conformità nel quadro di un trattato internazionale sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità devono dimostrare di soddisfare le condizioni di cui all’articolo 25 dell’ordinanza del 17 giugno 19961sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD).
  2. Gli organismi di valutazione della conformità che partecipano a valutazioni della conformità rette esclusivamente dal diritto svizzero devono dimostrare di soddisfare le condizioni di cui all’allegato 5 OAccD.

Footnotes

  1. RS 946.512

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.