Il DATEC è autorizzato a svolgere autonomamente le pratiche concernenti l’esecuzione della LFo.
Nell’applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell’UFAM e dei Cantoni è retta dall’articolo 49 capoverso 2 LFo; sono salve le disposizioni legali sull’obbligo di tutela del segreto.1
Footnotes
Introdotto dalla cifra II n. 17 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani), in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703). ↩
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