I Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione della LFo e della presente ordinanza entro cinque anni dall’entrata in vigore della legge.
Essi comunicano all’UFAM le disposizioni e le decisioni in merito ai dissodamenti.1
Footnotes
Introdotto dalla cifra II n. 17 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani), in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703). ↩
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