I crediti d’investimento sono concessi per una durata massima di 20 anni.
Le rate d’ammortamento sono stabilite secondo il genere di provvedimenti e in considerazione delle possibilità economiche del beneficiario del credito.
Il rimborso inizia:
un anno dopo la fine del progetto per gli investimenti ai sensi dell’articolo 63 capoverso 1 lettere a e b, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prima rata di credito;
nell’anno civile successivo a quello del versamento, per gli altri investimenti.
Il debitore può, in ogni tempo e senza previa disdetta, rimborsare il mutuo parzialmente o interamente.
Il rimborso di crediti o rate d’ammortamento esigibili sono addebitati di un interesse moratorio del 5 per cento.
Footnotes
Abrogato dalla cifra I n. 21 dell’O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). ↩
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