916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
Per le disinfezioni ordinate dalle autorità ufficiali possono essere impiegati soltanto mezzi che possono essere immessi incommercioconformemente all’OBioc1.2
L’USAV emana prescrizioni tecniche sulla pulizia, la disinfezione e la disinfestazione, come pure sui mezzi da impiegare per la disinfezione nelle singole epizoozie.
Il Cantone mette a disposizione i prodotti disinfettanti per le disinfezioni ordinate dalle autorità ufficiali.
Su ordine del veterinario ufficiale o dell’ispettore degli apiari, i detentori di animali devono provvedere alla pulizia e alla disinfezione e mettere a disposizione il proprio personale e materiale. Se il personale disponibile non è sufficiente, l’ente pubblico competente procura il personale ausiliario necessario.3
In caso di epizoozie altamente contagiose, i Cantoni possono affidare la pulizia e la disinfezione a imprese specializzate e far partecipare i detentori alle spese.