916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
Il veterinario ufficiale o l’ispettore degli apiari ordina la pulizia e la disinfezione e, se necessario, una disinfestazione. Egli sorveglia i lavori e verifica che le persone incaricate dispongano delle necessarie conoscenze tecniche.1
In caso di epizoozie altamente contagiose, prima della pulizia deve di regola essere ordinata una disinfezione preliminare.
La pulizia e la disinfezione si estendono a tutti i luoghi, gli utensili e i mezzi di trasporto che sono stati a contatto con l’agente infettivo, a meno che non sia più conveniente distruggerli.
Tutti i liquidi usati per la pulizia e la disinfezione sono possibilmente raccolti nella cisterna del colaticcio. Possono essere introdotti nelle acque di scarico solo se, d’intesa con i responsabili dell’impianto di depurazione delle acque, è appurato che quest’ultimo non ne risulti compromesso.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581). ↩
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