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Commenti: Art. 72 | Omnilex
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OFE · Ordinanza sulle epizoozie
Art. 72
Art. 71
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Art. 72
Art. 71
Art. 73
916.401
OFE
Federal Council Ordinance
1 set 1995
Fonte originale
I provvedimenti di sequestro ordinati rimangono in vigore fino alla loro modificazione o revoca da parte del veterinario cantonale.
I provvedimenti sono, di principio, revocati dopo un’analisi finale ordinata dal veterinario cantonale ed eseguita dal veterinario ufficiale.
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