916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
Il sequestro rinforzato è ordinato in caso di epizoozie altamente contagiose se per evitare la propagazione dell’epizoozia è necessario vietare, oltre al movimento degli animali e delle persone, anche il movimento delle merci.
Il movimento degli animali è limitato nel seguente modo:
tutti gli animali delle specie ricettive sono rinchiusi nelle loro stalle. Laddove, sugli alpi o sui pascoli, non vi sono possibilità di stabulazione, gli animali devono essere raggruppati in mandre e sorvegliati giorno e notte;
gli animali di una specie non ricettiva possono, con il permesso del veterinario cantonale, essere trasferiti dopo un’adeguata disinfezione;
è vietato introdurre animali nell’effettivo1sotto sequestro.
Lo spostamento delle persone è limitato nel seguente modo:
le persone che abitano o soggiornano in un’azienda sotto sequestro rinforzato non possono abbandonarla sino a quando non sono stati applicati i provvedimenti ordinati dal veterinario ufficiale per impedire la propagazione di agenti dell’epizoozia;
il veterinario cantonale può permettere a determinate persone di svolgere lavori agricoli urgenti nella propria azienda sotto sequestro;
le persone che non abitano nell’azienda sotto sequestro possono entrarvi soltanto con il permesso speciale del veterinario cantonale.
Il movimento delle merci è limitato nel seguente modo:
2 le derrate alimentari di origine animale, il mangime e altri prodotti agricoli e oggetti che possono essere veicolo di contagio non possono essere allontanati dall’azienda. Il veterinario cantonale può concedere deroghe ordinando simultaneamente i necessari provvedimenti di sicurezza;
il movimento di veicoli da e per l’azienda sotto sequestro deve essere autorizzato dal veterinario ufficiale. Prima di lasciare l’azienda, i veicoli devono essere disinfettati sotto la sua sorveglianza.
Per vigilare sull’osservanza dei provvedimenti ordinati dall’autorità può essere designato personale di sorveglianza (come funzionari di polizia e militari).
Footnotes
Nuovo termine giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487). ↩
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