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Art. 312b

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. La domanda per il riconoscimento di un laboratorio deve essere inoltrata all’USAV. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:
    1. la formazione, il perfezionamento nel campo della lotta alle epizoozie e il grado di occupazione del direttore del laboratorio e del suo sostituto;
    2. il numero di persone incaricate di eseguire le analisi e la loro formazione;
    3. le epizoozie per le quali viene richiesto il riconoscimento nonché le relative procedure metodologiche;
    4. la prova dell’accreditamento del laboratorio secondo la norma SN EN ISO/IEC 17025, 2005, Criteri generali per la competenza dei laboratori ad eseguire prove e/o tarature1.
  2. Il riconoscimento è limitato a cinque anni. La domanda di rinnovo del riconoscimento deve essere inoltrata almeno tre mesi prima della sua scadenza.
  3. L’USAV comunica al centro di contatto Biotecnologia della Confederazione (art. 17 dell’ordinanza del 9 maggio 20122sull’impiego confinato) le analisi per le quali il laboratorio è riconosciuto e la data di rilascio del suo riconoscimento.
  4. L’USAV pubblica regolarmente in Internet un elenco dei laboratori riconosciuti e il nominativo dei rispettivi direttori.
  5. Le mutazioni di personale che riguardano il direttore del laboratorio e il suo sostituto, i cambiamenti di indirizzo e i cambiamenti delle indicazioni di cui al capoverso 1 devono essere notificati entro 14 giorni all’USAV.
  6. L’USAV può revocare il riconoscimento se:
    1. le condizioni per il suo rilascio non sono più adempiute;
    2. la qualità dei dati o la frequenza della loro notifica secondo l’articolo 312c capoverso 2 danno adito ripetutamente a contestazioni;
    3. il laboratorio non partecipa regolarmente ai controlli esterni della qualità (esperimenti in comune);
    4. il controllo esterno della qualità dà adito ripetutamente a contestazioni.

Footnotes

  1. Il testo della norma menzionata può essere consultato gratuitamente od ottenuto a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur;www.snv.ch

  2. RS 814.912

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