916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
I laboratori riconosciuti devono partecipare regolarmente ai controlli esterni della qualità (esperimenti in comune).
Per le analisi ordinate dagli organi di polizia epizootica devononotificareregolarmente ad ARES i seguenti dati:1
la provenienza dei campioni analizzati riguardo a epizoozie soggette a notifica e a resistenze agli antibiotici;
i risultati di queste analisi;
il numero di identificazione delle aziende detentrici di animali e degli animali da cui provengono i campioni, oppure, se non dispongono di tale numero, il nome e l’indirizzo del detentore degli animali.
I dati relativi alle analisi sulle epizoozie soggette a notifica devono essere notificati quotidianamente.In situazioni di emergenza, l’USAV può richiedere una frequenza di notifica più elevata.2
L’USAV e il veterinario cantonale possono designare i laboratori nei quali devono essere eseguite le analisi dei campioni. Se nessun laboratorio riconosciuto dispone delle necessarie conoscenze tecniche per eseguire un’analisi, l’incarico può essere impartito, con il consenso scritto del committente, anche a un laboratorio non riconosciuto in Svizzera. Se in Svizzera non vi è alcun laboratorio adatto, l’incarico può essere impartito a un laboratorio all’estero.
Per adempiere i loro compiti negli ambiti della lotta alle epizoozie e della prevenzione delle situazioni di crisi, i Cantoni, quali committenti, disciplinano autonomamente la collaborazione con i laboratori.
L’USAV può richiedere informazioni in merito a risultati di analisi inaspettatamente frequenti concernenti un nuovo tipo di epizoozia, non soggetta all’obbligo di notifica, nonché in merito al grado di resistenza.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 790). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 6 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 790). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.