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Art. 312a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale

Ai laboratori nazionali di riferimento si applicano per analogia le condizioni di cui all’articolo 312 capoversi 2–4. In casi giustificati, possono essere autorizzate deroghe ai requisiti di cui all’articolo 312 capoverso 2 lettere b e d.

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