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Art. 312

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Per effettuare le analisi ordinate dagli organi di polizia epizootica, i laboratori, compresi gli istituti di patologia, necessitano del riconoscimento da parte dell’USAV. Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 9 maggio 20121sull’impiego confinato.
  2. Un laboratorio è riconosciuto se:
    1. è accreditato per la diagnosi ufficiale delle epizoozie conformemente all’ordinanza del 17 giugno 19962sull’accreditamento e sulla designazione;
    2. 3 nel quadro dei suoi compiti principali è in grado di analizzare uno spettro di almeno 15 epizoozie di cui agli articoli 3–5 e dispone dei metodi necessari per le analisi;
    3. ha sede e svolge le analisi in Svizzera;
    4. adempie i requisiti in materia di personale di cui ai capoversi 3 e 4;
    5. 4 è collegato ad ARES.
  3. Il laboratorio deve essere diretto da un veterinario specializzato in diagnostica delle malattie infettive e da un sostituto con una specializzazione equivalente. Il direttore e il suo sostituto devono avere portato a termine un perfezionamento in lotta alle epizoozie e lavorare almeno al 60 per cento nello stesso laboratorio.
  4. Almeno la metà del personale incaricato di eseguire le analisi deve avere assolto una formazione professionale specialistica.
  5. L’USAV emana prescrizioni tecniche sul riconoscimento dei laboratori, sui metodi di diagnostica delle epizoozie e sulle informazioni che i laboratori riconosciuti devono fornire all’USAV.

Footnotes

  1. RS 814.912

  2. RS 946.512

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 790).

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