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Art. 301a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale

Nell’ambito della lotta contro un’epizoozia, il veterinario cantonale può fornire informazioni su casi di epizoozia ai detentori di animali che potrebbero essere interessati dall’epizoozia e alle organizzazioni o agli specialisti che prestano aiuto agli organi d’esecuzione per la gestione dei casi di epizoozia e può comunicare loro dati personali non particolarmente confidenziali.

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