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Art. 301

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Il veterinario cantonale dirige la lotta contro le epizoozie. Per identificare precocemente, prevenire e regolare i casi di epizoozia, adempie segnatamente i compiti seguenti:1
    1. sorveglia l’esecuzione delle disposizioni di polizia epizootica;
    2. forma gli organi di polizia epizootica e dirige corsi d’istruzione per commercianti di bestiame;
    3. sorveglia il movimento di animali, prodotti animali, seme e embrioni;
    4. 2 sorveglia gli effettivi dal punto di vista della polizia epizootica e garantisce l’esecuzione dei controlli nelle aziende con detenzione di animali da reddito secondo l’articolo 292a ; a tale scopo può dichiarare obbligatori provvedimenti diagnostici, profilattici e terapeutici per determinati effettivi o per regioni;
    5. 3 ordina le misure necessarie all’identificazione precoce e alla sorveglianza delle epizoozie designate in questa ordinanza e di altre malattie animali trasmissibili ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 LFE;
    6. sorveglia l’inseminazione artificiale e il trasferimento di embrioni dal punto di vista della polizia epizootica;
    7. raccoglie dati e informazioni sugli effettivi utili per la lotta contro le epizoozie;
    8. ordina le restrizioni di polizia epizootica nel commercio delle derrate alimentari;
    9. provvede all’infrastruttura tecnica per la lotta contro le epizoozie;
    10. 4 autorizza le aziende detentrici di animali, le stazioni di inseminazione, i centri di stoccaggio del seme, i laboratori di separazione e altri impianti di trasforma-zione del seme, le unità di raccolta di embrioni e le unità di produzione di em-brioni nonché le aziende che trasformano o immagazzinano ovuli ed embrioni, gli impianti di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, i mercati di bestiame e altre manifestazioni analoghe qualora sia richiesto un riconoscimen-to per gli scambi transfrontalieri di animali e prodotti animali; l’USAV può stabilire i criteri e la procedura di riconoscimento mediante prescrizioni tecni-che;
    11. 5 registra in ASAN, per le aziende autorizzate di cui alla lettera i, il numero di autorizzazione, il nome e lʼindirizzo dellʼazienda e le attività autorizzate.
  2. I Cantoni possono affidare al veterinario cantonale altri compiti che rientrano nel suo campo d’attività.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5449).

  3. Introdotta dalla cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

  4. Introdotta dalla cifra I dell’O del 12 set. 2007 (RU 2007 4659). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

  5. Introdotta dall’all. 3 cifra II n. 8 dell’O del 6 giu. 2014 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1691).

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