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Art. 302

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Il Cantone designa il numero necessario di veterinari ufficiali e di supplenti per garantire un’esecuzione efficace. Nomina di regola un veterinario ufficiale per distretto. Può nominare un veterinario ufficiale comune per più distretti. 1bis. Più Cantoni insieme possono affidare compiti di controllo a un veterinario ufficiale designato in comune.1
  2. Il veterinario ufficiale ha i seguenti compiti:
    1. esegue i compiti che gli sono attribuiti dalla LFE2e dalle relative disposizioni d’esecuzione;
    2. rilascia i certificati veterinari ufficiali;
    3. esegue i compiti affidatigli dal veterinario cantonale.
  3. I Cantoni possono affidare al veterinario ufficiale altri compiti e provvedono al coordinamento. Si tratta segnatamente di compiti:
    1. nel campo della protezione degli animali;
    2. in esecuzione dell’articolo 40 capoverso 5 della legge del 9 ottobre 19923sulle derrate alimentari;
    3. 4 .
  4. .5

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337).

  2. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 945).

  3. [RU 1995 1469; 1996 1725all. n. 3; 1998 3033all. n. 5; 2001 2790all. n. 5; 2002 775; 2003 4803all. n. 6; 2004 3553; 2005 971; 2006 2197all. n. 94,2363cifra II; 2008 785; 2011 5227cifra I n. 2.8; 2013 3095all. 1 n. 3.RU 2017 249all. cifra I]. Vedi ora la L del 20 giu. 2014 (RS 817.0 ).

  4. Abrogata dall’all. 3 n. 3 dell’O del 18 ago. 2004 sui medicamenti veterinari, con effetto dal 1° set. 2004, con effetto dal 1° set. 2004 (RU 2004 4057).

  5. Abrogato dall’all. 2 n. 5 dell’O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 561).

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