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Art. 300

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Il Cantone nomina un veterinario cantonale quale capo del servizio veterinario cantonale e disciplina la sua supplenza.
  2. .1

Footnotes

  1. Abrogato dall’all. 2 n. 5 dell’O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 561).

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