916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
Gli organi militari notificano senza indugio all’USAV e ai Cantoni interessati la comparsa di un’epizoozia negli animali dell’esercito.
Gli altri provvedimenti di polizia epizootica nell’esercito e negli stabilimenti dell’amministrazione militare sono retti dall’ordinanza del 25 ottobre 19551concernente le misure da prendere da parte dell’esercito contro le epidemie e le epizoozie.