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Art. 296

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. I Cantoni forniscono all’USAV l’assistenza amministrativa necessaria alla vigilanza e all’applicazione di convenzioni internazionali nel settore veterinario.
  2. I Cantoni si forniscono reciprocamente assistenza amministrativa per garantire un’esecuzione conforme alla legislazione sulle epizoozie.

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