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Art. 295a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di comparsa di un’epizoozia altamente contagiosa in Svizzera o all’estero lʼUSAV può obbligare le seguenti imprese a informare la loro clientela sulle limitazioni e i divieti correlati alla comparsa dell’epizoozia:
    1. imprese con una concessione per il trasporto di viaggiatori secondo l’articolo 6 o un’autorizzazione secondo l’articolo 8 capoverso 1 della legge del 20 marzo 2009^1^sul trasporto di viaggiatori;
    2. gestori di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti e aree di sosta;
    3. operatori turistici che offrono viaggi nelle zone infette interessate.
  2. Le imprese forniscono informazioni ai viaggiatori mediante manifesti, fogli informativi o tabelloni elettronici nonché sui loro siti Internet.2
  3. LʼUSAV determina le imprese interessate, il contenuto e la durata delle informazioni. Esso armonizza i provvedimenti con gli obblighi di cui all’allegato 11 dellʼAccordo del 21 giugno 1999^3^tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli. Esso mette a disposizione il materiale informativo.
  4. Per prevenire l’introduzione di epizoozie, l’USAV può, indipendentemente dalla comparsa di un focolaio, esporre negli aeroporti nazionali informazioni sull’importazione di animali e prodotti animali nel traffico turistico in punti ben visibili dai passeggeri. Chiede ai gestori degli aeroporti di mettergli a disposizione lo spazio necessario a tal fine.4

Footnotes

  1. RS 745.1

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 790).

  3. RS 0.916.026.81

  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 266).

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