916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
In caso di comparsa di un’epizoozia altamente contagiosa in Svizzera o all’estero lʼUSAV può obbligare le seguenti imprese a informare la loro clientela sulle limitazioni e i divieti correlati alla comparsa dell’epizoozia:
imprese con una concessione per il trasporto di viaggiatori secondo l’articolo 6 o un’autorizzazione secondo l’articolo 8 capoverso 1 della legge del 20 marzo 2009^1^sul trasporto di viaggiatori;
gestori di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti e aree di sosta;
operatori turistici che offrono viaggi nelle zone infette interessate.
Le imprese forniscono informazioni ai viaggiatori mediante manifesti, fogli informativi o tabelloni elettronici nonché sui loro siti Internet.2
LʼUSAV determina le imprese interessate, il contenuto e la durata delle informazioni. Esso armonizza i provvedimenti con gli obblighi di cui all’allegato 11 dellʼAccordo del 21 giugno 1999^3^tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli. Esso mette a disposizione il materiale informativo.
Per prevenire l’introduzione di epizoozie, l’USAV può, indipendentemente dalla comparsa di un focolaio, esporre negli aeroporti nazionali informazioni sull’importazione di animali e prodotti animali nel traffico turistico in punti ben visibili dai passeggeri. Chiede ai gestori degli aeroporti di mettergli a disposizione lo spazio necessario a tal fine.4