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Art. 297

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. L’USAV adempie i seguenti compiti:
    1. 1 .
    2. 2 designa i laboratori nazionali di riferimento per la sorveglianza della diagnostica delle epizoozie e della resistenza agli antibiotici, e riconosce i laboratori che effettuano analisi nel quadro della lotta contro le epizoozie e della sorveglianza del grado di resistenza;
    3. 3 emana prescrizioni tecniche per il prelievo di campioni, per l’omologazione di kit diagnostici veterinari e per le analisi necessarie alla diagnosi delle epizoozie;
    4. 4 stila modelli di documenti e istruzioni all’attenzione dei Cantoni per il controllo del traffico di animali;
    5. provvede, in collaborazione con i Cantoni, alla formazione e al perfezionamento dei veterinari cantonali e dei veterinari ufficiali;
    6. 5 approva i programmi di lotta elaborati delle organizzazioni professionali se corrispondono agli obiettivi della lotta contro le epizoozie. L’approvazione comporta per le organizzazioni l’obbligo di comunicare regolarmente i risultati dei loro programmi.
  2. L’USAV è inoltre competente per:
    1. dichiarare indenni da epizoozia le regioni in cui non si è manifestata alcuna epizoozia durante un determinato periodo nonché per fissare le condizioni e i provvedimenti da adottare per mantenere indenni tali regioni;
    2. limitare il traffico di animali e di prodotti animali in una regione dove un’epizoozia minaccia di diffondersi pericolosamente;
    3. ordinare rilevamenti per valutare la situazione epizoologica;
    4. prescrivere provvedimenti profilattici o terapeutici per determinate epizoozie e specie animali per regioni o per singoli effettivi;
    5. 6 stabilire i metodi di analisi da utilizzare per la sorveglianza e la lotta contro le diverse epizoozie;
    6. 7 affidare a specialisti e a istituti al di fuori dell’Amministrazione federale compiti di ricerca nell’ambito delle epizoozie;
    7. 8 ordinare alle autorità competenti di predisporre posti di disinfezione e di sorveglianza, effettuare vaccinazioni preventive e adottare altri provvedimenti opportuni in base allo stato della scienza a spese della Confederazione se vi è il pericolo che epizoozie siano introdotte in Svizzera dall’estero.

Footnotes

  1. Abrogata dalla cifra I dell’O del 12 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4659).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3065).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

  4. Introdotta dalla cifra I dell’O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

  5. Introdotta dalla cifra I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

  6. Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

  7. Introdotta dalla cifra I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2691).

  8. Introdotta dalla cifra I dell’O del 20 giu. 2014 (RU 2014 2243). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

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