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Art. 295

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Le autorità di polizia cantonali, gli organi del Servizio di consulenza in materia di economia lattiera, quelli dei Servizi di sanità animale secondo l’articolo 11a LFE e quelli del controllo delle derrate alimentari nonché gli organi cantonali di vigilanza della caccia, della pesca e delle foreste devono prestare aiuto agli organi di polizia epizootica nell’esercizio delle loro attività ufficiali.1
  2. I Cantoni disciplinano la collaborazione degli organi del controllo delle derrate alimentari nel controllo dell’applicazione delle restrizioni di polizia epizootica nel commercio delle derrate alimentari.
  3. I controllori delle carni sono tenuti a collaborare nel prelievo di campioni nei macelli.
  4. L’autorità comunale competente è tenuta a sorvegliare i provvedimenti ordinati e, nell’ambito delle sue possibilità, a provvedere affinché siano messi a disposizione il personale e il materiale necessari alla loro esecuzione.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

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