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Art. 294

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Gli organi della polizia epizootica non possono essere ostacolati nella loro attività ufficiale.
  2. Nell’esercizio delle loro funzioni, hanno accesso a stabilimenti, locali, impianti, veicoli, oggetti e animali, nella misura in cui sia necessario per l’esecuzione della LEF1e delle prescrizioni e decisioni emanate in virtù di essa.
  3. Se qualcuno ostacola o nega loro l’accesso, essi possono chiedere l’aiuto degli organi di polizia.

Footnotes

  1. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 945).

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