916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
Gli organi della polizia epizootica non possono essere ostacolati nella loro attività ufficiale.
Nell’esercizio delle loro funzioni, hanno accesso a stabilimenti, locali, impianti, veicoli, oggetti e animali, nella misura in cui sia necessario per l’esecuzione della LEF1e delle prescrizioni e decisioni emanate in virtù di essa.
Se qualcuno ostacola o nega loro l’accesso, essi possono chiedere l’aiuto degli organi di polizia.
Footnotes
Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 945). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.