916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
La Confederazione e i Cantoni assicurano la collaborazione fra gli organi della polizia epizootica, della polizia sanitaria e del controllo delle derrate alimentari nel quadro della sorveglianza e della lotta contro le zoonosi.1
Collaborano strettamente nella raccolta di dati e informazioni per la tutela della salute di uomini e animali.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217). ↩
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