Torna alla legge

Art. 282

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di diagnosi di IHN, VHS o ISA in un’azienda di acquacoltura il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’azienda infetta. Ordina inoltre:
    1. che tutti i pesci dell’azienda siano uccisi o macellati senza indugio;
    2. che, in presenza di un pericolo di diffusione ulteriore dell’epizoozia nelle acque pubbliche, il flusso idrico in entrata e in uscita venga interrotto, nella misura in cui le condizioni lo permettano, e l’acqua degli impianti di detenzione venga scaricata nella rete fognaria;
    3. l’eliminazione dei pesci morti o uccisi nonché degli scarti dei pesci macellati in quanto sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 6 OSOAn1;
    4. lo svuotamento, la pulizia e la disinfezione degli impianti di detenzione nonché la pulizia e la disinfezione degli utensili, dell’abbigliamento di protezione utilizzato e dei mezzi di trasporto dell’azienda;
    5. che prodotti della pesca, alimenti per animali e utensili non possano lasciare l’azienda.
  2. Se non sussiste il pericolo di una propagazione dell’epizoozia diagnosticata, il veterinario cantonale può ordinare, in deroga al capoverso 1, di rinunciare ai seguenti provvedimenti:
    1. l’uccisione o la macellazione dei pesci detenuti in un impianto non infetto;
    2. il blocco del flusso e deflusso idrico dell’azienda;
    3. lo svuotamento, la pulizia e la disinfezione di impianti di detenzione che:
    1. non sono infetti, 2. dispongono di un sistema di approvvigionamento idrico indipendente, e 3. sono separati dagli impianti di detenzione infetti in misura sufficiente da impedire la propagazione dell’epizoozia; d. il divieto di trasferimento di prodotti della pesca, alimenti per animali e utensili.
  3. Il veterinario cantonale ordina una zona di protezione e una zona di sorveglianza. Ne stabilisce l’estensione in funzione del rischio di diffusione dell’epizoozia diagnosticata. La zona di protezione comprende almeno la superficie dell’azienda di acquacoltura.

Footnotes

  1. RS 916.441.22

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.