916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
In caso di diagnosi di IHN, VHS o ISA in un’azienda di acquacoltura il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’azienda infetta. Ordina inoltre:
che tutti i pesci dell’azienda siano uccisi o macellati senza indugio;
che, in presenza di un pericolo di diffusione ulteriore dell’epizoozia nelle acque pubbliche, il flusso idrico in entrata e in uscita venga interrotto, nella misura in cui le condizioni lo permettano, e l’acqua degli impianti di detenzione venga scaricata nella rete fognaria;
l’eliminazione dei pesci morti o uccisi nonché degli scarti dei pesci macellati in quanto sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 6 OSOAn1;
lo svuotamento, la pulizia e la disinfezione degli impianti di detenzione nonché la pulizia e la disinfezione degli utensili, dell’abbigliamento di protezione utilizzato e dei mezzi di trasporto dell’azienda;
che prodotti della pesca, alimenti per animali e utensili non possano lasciare l’azienda.
Se non sussiste il pericolo di una propagazione dell’epizoozia diagnosticata, il veterinario cantonale può ordinare, in deroga al capoverso 1, di rinunciare ai seguenti provvedimenti:
l’uccisione o la macellazione dei pesci detenuti in un impianto non infetto;
il blocco del flusso e deflusso idrico dell’azienda;
lo svuotamento, la pulizia e la disinfezione di impianti di detenzione che:
1. non sono infetti,
2. dispongono di un sistema di approvvigionamento idrico indipendente, e
3. sono separati dagli impianti di detenzione infetti in misura sufficiente da impedire la propagazione dell’epizoozia;
d. il divieto di trasferimento di prodotti della pesca, alimenti per animali e utensili.
Il veterinario cantonale ordina una zona di protezione e una zona di sorveglianza. Ne stabilisce l’estensione in funzione del rischio di diffusione dell’epizoozia diagnosticata. La zona di protezione comprende almeno la superficie dell’azienda di acquacoltura.