916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
In caso di sospetto di IHN, VHS o ISA, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’azienda di acquacoltura sospetta di epizoozia. Può consentire la macellazione dei pesci e la loro consegna come derrate alimentari. Ordina inoltre:1
l’eliminazione dei pesci morti e degli scarti dei pesci macellati in quanto sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 6 OSOAn2;
3 l’esame riguardo a IHN, VHS o ISA delle aziende di acquacoltura vicine che condividono il medesimo bacino imbrifero.
Revoca il sequestro se è stato provato che l’effettivo dei pesci è indenne da virus.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859). ↩