916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
Per la zona di protezione il veterinario cantonale ordina:
a. l’analisi:
1. di tutte le aziende in cui sono detenuti pesci ricettivi alla VHS, alla IHN o alla ISA,
2. di tutte le acque in cui vivono pesci ricettivi alla VHS, alla IHN o alla ISA;
b. il controllo mensile di tutte le aziende per cui l’analisi di cui alla lettera a ha dato un risultato negativo.
Nella zona di sorveglianza ordina un’analisi a campione delle acque e delle aziende di cui al capoverso 1 lettera a.
I pesci ricettivi alla VHS, alla IHN o alla ISA non possono essere trasferiti dalla zona di protezione e dalla zona di sorveglianza. Il veterinario cantonale può consentire eccezioni per gli animali clinicamente sani provenienti da un’azienda non infetta oppure da un impianto di detenzione non infetto di un’azienda infetta separato dagli impianti di detenzione infetti in misura sufficiente da impedire la propagazione dell’epizoozia.
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