916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
In caso di diagnosi di infestazione da piccolo coleottero dell’alveare, il veterinario cantonale ordina che:
le colonie di api oppure i nidi di bombi, le attrezzature apistiche usate, il miele in favo e i sottoprodotti apicoli dell’azienda infetta non vengano trasferiti e le colonie di api oppure i nidi di bombi vengano distrutti immediatamente, secondo le indicazioni dell’ispettore degli apiari;
le attrezzature apistiche usate, il miele in favo, i sottoprodotti apicoli e gli altri oggetti che potrebbero essere venuti a contatto con il piccolo coleottero dell’alveare vengano distrutti o puliti e disinfestati immediatamente, secondo le indicazioni dell’ispettore degli apiari;
l’apiario nonché tutti i locali e tutte le apparecchiature dell’azienda infetta vengano puliti e disinfestati secondo le indicazioni dell’ispettore degli apiari;
il suolo nell’ambiente circostante l’apiario o il nido di bombi infestato venga trattato secondo le indicazioni dell’ispettore degli apiari;
1 nell’azienda infetta venga creata una colonia sentinella, regolarmente controllata dall’ispettore degli apiari.
Dopo aver consultato il competente ispettore degli apiari, il veterinario cantonale stabilisce una zona di protezione e di sorveglianza. Di regola la zona di protezione comprende un territorio del raggio di 3 km intorno all’azienda apicola o al nido di bombi infetto, la zona di sorveglianza un territorio del raggio di 10 km. Per delimitare tali zone, occorre tenere conto delle peculiarità geografiche, in particolare dei confini comunali, cantonali e nazionali nonché degli ostacoli naturali quali foreste, colline, creste, valli e laghi.
Il veterinario cantonale revoca le zone di protezione e di sorveglianza se:
i provvedimenti di cui al capoverso 1 sono stati adottati; e
dopo la conclusione dei controlli successivi nella zona di protezione (art. 274e cpv. 5) non vi è più alcun sospetto di infestazione da piccolo coleottero dell’alveare.
In deroga al capoverso 1 lettere a, d ed e l’USAV può ordinare di rinunciare alla distruzione delle colonie di api oppure dei nidi di bombi infestati, al trattamento del suolo e alla creazione di una colonia sentinella se in tal modo non si può impedire la diffusione del piccolo coleottero dell’alveare.2
Footnotes
Introdotta dalla cifra I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219). ↩
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