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Art. 274c

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di sospetto di infestazione da piccolo coleottero dell’alveare, il veterinario cantonale ordina che le colonie di api oppure i nidi di bombi, le attrezzature apistiche usate, il miele in favo e i sottoprodotti apicoli non possano lasciare l’azienda sospetta.
  2. Il veterinario cantonale revoca i provvedimenti quando si prova che l’azienda non è infestata dal piccolo coleottero dell’alveare.

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