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Art. 274e

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza sono vietati l’offerta, il trasferimento nonché l’introduzione nelle zone di api e di bombi, di attrezzature apistiche usate, di miele in favo e di sottoprodotti apicoli.Gli utensili apicoli possono essere trasferiti in un altro apiario soltanto dopo essere stati puliti e disinfettati.
  2. Il veterinario cantonale può autorizzare,ordinandoi necessari provvedimenti disicurezza:
    1. il trasferimento di api e di bombi all’interno della zona di protezione o all’interno della zona di sorveglianza;
    2. l’introduzione di api e di bombi dalla zona di sorveglianza nella zona di protezione;
    3. l’introduzione di api e di bombi da una regione esterna alle zone nella zona di protezione o di sorveglianza.
  3. Entro 30 giorni dalla determinazione della zona di protezione, l’ispettore degli apiari controlla se gli apiari ivi ubicati e i nidi di bombi noti al veterinario cantonale nonché tutte le aziende apicole sono infestati da piccolo coleottero dell’alveare. Negli apiari in cui non ha diagnosticato l’infestazione installa trappole che controlla regolarmente.
  4. Nella zona di protezione, tutti i nidi di bombi noti al veterinario cantonale competente e giunti al termine del loro periodo di utilizzo devono essere imballati in modo sicuro, congelati e conservati dal detentore di bombi fino al momento dell’ispezione da parte dell’ispettore degli apiari. Le colonie di bombi ancora attive che non possono essere controllate senza distruggere irreversibilmente il nido di bombi devono essere distrutte in anticipo dal detentore di bombi o dall’ispettore degli apiari e conservate imballate in modo sicuro e congelate fino al momento del controllo.
  5. Entro 30 giorni dalla determinazione della zona di sorveglianza, negli apiari prescelti dal veterinario cantonale l’ispettore degli apiari installa trappole che controlla regolarmente. Può affidare questi compiti agli apicoltori. In questo caso gli apicoltori devono notificargli regolarmente i risultati del controllo. L’USAV fissa in direttive tecniche §il numero minimo di apiari da controllare.
  6. La primavera successiva alla comparsa dell’epizoozia tutti gli apiari ubicati nella zona di protezione e le aziende apicole infestate l’anno prima devono essere sottoposti a un controllo successivo da parte dell’ispettore degli apiari.

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